Posso richiedere la rateizzazione delle fatture?

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I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità possono chiedere di rateizzare la bolletta:
1. se la periodicità delle bollette non è mensile, la rateizzazione può essere richiesta quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio.
È escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto è provocata solo dalla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente.
Se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio ha ricevuto due bollette in acconto di 28 € e 30 €, il cliente può chiedere la rateizzazione nel caso che la successiva bolletta di conguaglio superi i 60 €.
Se però l’aumento della bolletta è dovuto all’entrata in funzione del riscaldamento, e quindi a un aumento dei consumi invernali, il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione.
2. se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso.
3. se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.
Nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione.
Se ricorre una delle condizioni previste per ottenere la rateizzazione, deve essere indicata nella bolletta rateizzabile la possibilità di ottenere la rateizzazione e le modalità per richiederla.
Riferimenti:
Delibera ARG/com 202/09. articolo 8
Delibera n. 229/01. articolo 10