Delibera 50/2024/R/COM – aggiornamento Marzo 2024

In data 1° marzo 2024, L’ARERA ha pubblicato la deliberazione 50/2024/R/COM con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023.

I soggetti beneficiari delle misure sono quelli titolari di forniture Luce e Gas naturale attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze ecc, dei Comuni di cui all’Allegato A.

Con la Deliberazione l’Autorità ha previsto:

  • Sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 ,comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, con riferimento alle forniture e utenze di cui al precedente alinea, pari a 6 (sei) mesi a decorrere dalla data iniziale del verificarsi degli eventi, ossia il 2 novembre 2023 e fino alla data del 2 maggio 2024.

Al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente dovrà provvedere a saldare gli importi dovuti per le fatture sospese. A tal fine potrà usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità, secondo i seguenti criteri:

  • pagamento delle rate con periodicità pari a quella di fatturazione;
  • rate non cumulabili e di importo costante;
  • rate non inferiori a euro 20 (venti);
  • pagamento delle rate per un periodo pari a 12 (dodici) mesi (periodo che può essere ridotto non oltre il tempo minimo necessario a mantenere un importo delle rate non inferiore a 20 euro);

E’ facoltà del Cliente non usufruire della rateizzazione e provvedere al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

Il rateizzo sarà disponibile solo per importi non inferiori ad euro 50.

Durante il periodo di sospensione dei termini di pagamento, ai soggetti beneficiari, non si applicherà la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall’Autorità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 2 novembre 2023. Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 2 novembre 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE e al TIMG trovano nuovamente applicazione dopo il ridetto termine della sospensione dei pagamenti.

ALLEGATO